Clicca qui per registrarti
Modules
 

Statuto: Bozza di Statuto delle costituenda ALP

Ecco la bozza di Statuto della costituenda "ALP - Associazion Linguìstica Padaneisa". Le ultime modifiche apportate sono le seguenti:
* all'art. 1, assunto che la denominazione "Associazion Linguìstica Padaneisa" sia definitiva;
* all'art. 4, lasciata indefinita l'indicazione della sede dell'associazione;
* modificati gli art. 13 e 14, come da indicazioni di Frank.


Allegato "A" all'atto di costituzione dell'Associazione "ALP - Associazion Linguìstica Padaneisa"

art.1) E' costituita, con durata illimitata, un'Associazione Onlus denominata "ALP - Associazion Linguìstica Padaneisa" senza alcun indirizzo di carattere politico e senza fine di lucro, che persegue i seguenti scopi:

"studio, tutela, promozione e insegnamento delle lingue storicamente radicate nell'area padanese o reto-cisalpina, comprese quelle delle minoranze".

art.2) l'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme del presente Statuto ed agli eventuali emanandi Regolamenti; copia del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonchè delle successive modificazioni, sarà consegnata ad ogni socio.

art.3) le norme contenute nella presente scrittura potranno essere modificate soltanto con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti.

art.4) la sede dell'Associazione è presso ______________________________________ . Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e/o sezioni distaccate e di cambiare la sede dell'associazione. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

art.5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
* dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per acquisto o donazione;
* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
* dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
* dalle quote sociali;
* dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
* da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da parte di persone fisiche e giuridiche;
* da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
* da contributi provenienti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
* da pubbliche raccolte occasionali di fondi;
* da eventuali entrate di natura commerciale ottenute in conformità ai propri scopi istituzionali ed in misura non prevalente.

Presso la sede dell'Associazione sarà tenuta una cassa e potrà essere aperto (facoltativi) un conto corrente bancario e postale intestato all'Associazione. Le funzioni di Tesoriere sono svolte dal Presidente. All'Associazione è vietato distribuire, direttamente od indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge. Restano salvi i rimborsi per spese o anticipazioni sostenute dagli associati o da terzi, purchè adeguatamente documentate, quantificate, anche in via forfettaria, secondo i comuni criteri validi per la categoria agenti di commercio e certificate dal Presidente.

art.6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

art.7) Sono soci le persone fisiche e giuridiche, queste ultime in persona del legale rappresentante pro tempore, che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

art.8) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo, valutati anche i requisiti morali del richiedente, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 180 (centottanta) giorni dal loro ricevimento, dandone comunicazione al richiedente. Anche qualora entro il termine predetto non sia stato emesso alcun provvedimento, la domanda deve intendersi respinta.

art.9) Tutti i soci di maggiore età, in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione, avranno diritto:
* a votare in Assemblea;
* a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
* ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione (come regolato dal Consiglio direttivo) ed a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni od i servizi promossi dall'Associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

art.10) I soci avranno l'obbligo di versare la quota associativa annuale, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

art.11) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità o tramite delibera del Consiglio Direttivo sottoscritta dal Presidente. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata a.r. la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La quota sociale dovrà essere versata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di versamento. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo sottoscritta dal Presidente. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunchè dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

art.12) Sono organi dell'Associazione:
* L'Assemblea dei soci;
* Il Consiglio direttivo;
* Il Presidente del Consiglio direttivo;
* Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

art.13) Assemblea dei Soci: i soci sono convocati in assemblea dal Consiglio sottoscritto dal Presidente mediante comunicazione del consiglio, ed affissa nelle sedi dell'Associazione e tramite la lista internet di discussione ufficiale "[email protected]" tramite la spedizione di almeno tre avvisi a scadenza un mese, due settimane, una settimana prima della Assemblea. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, come sancito dall'art. 20 C.C.

L'Assemblea delibera:
* l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
* il gradimento degli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione determinate dal Collegio e sottoscritte dal Presidente;
* la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti.
* il gradimento delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto da parte del Collegio e sottoscritte dal Presidente;

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio della seduta, di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

art.14) Consiglio Direttivo: è in vigore quando l'associazione ha un numero di membri uguale o superiore a 20 (venti). In caso contrario esso coincide con l'assemblea dei soci. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di sette componenti votati dall'Assemblea per la durata di due anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida al Presidente. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario e un Tesoriere, preferibilmente di Regioni diverse. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi e certificate dal Tesoriere, entro i limiti tariffari di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente se delegato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale (rendiconto sintetico), che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione tramite sottoscrizione del Presidente, senza limitazioni. Il Consiglio procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il consiglio delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione se sottoscritte dal Presidente. Se il Presidente, garante dall'associazione e del suo spirito, non ritiene conformi ed accettabili le modifiche può ricusare le delibere del Consiglio direttivo, previa consultazione con il Vicepresidente e successiva convocazione immediata di un'Assemblea straordinaria se uno o entrambi lo ritengono opportuno.

art.15) Presidente: il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo. Il Presidente è il garante dell'Associazione e del suo spirito. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni tranne che nelle funzioni straordinarie.

art.16) Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti tra i non aderenti all'Associazione e del Tesoriere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo. I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

art.17) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

art.18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dal Presidente che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione; il Presidente delibererà in merito alla sua destinazione ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

art.19) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi a proprie spese da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, da pagarsi in parti uguali dalle parti, dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dalla nomina del terzo arbitro.

art.20) Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dal D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni e dalle Leggi Regionali in materia.

Art.21) Le presenti norme si intendono provvisorie e modificabili, tranne che nel preambolo iniziale, a seguito della constatazione del buon funzionamento dell'associazione dove non vadano ad intaccare i presupposti di legge per l'ottenimento dello status previsto dall'Assemblea.

L.C.S.

Posted on Venerdì, settembre 17 @ 10:07:01 CEST by dragonot

 
Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.
 
Related Links
· More about Statuto della costituenda ALP
· News by dragonot


Most read story about Statuto della costituenda ALP:
Bozza di Statuto delle costituenda ALP

 
Article Rating
Average Score: 3
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


 
Options
 
Associated Topics

Statuto della costituenda ALP

"Login" | Login/Create an Account | 0 comments
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

No Comments Allowed for Anonymous, please register
Draft to be improved.
Come regola generale, ogni contributo a questo sito è firmato dall'autore, che ne ha la responsabilità. Alcuni contenuti del sito, come ad esempio lo Statuto dell'associazione, sono condivisi dalla maggioranza democratica dell'associazione, e sono pertanto espressione dell'intera ALP.


- ALP - 2004 - powered by phpnuke -