Ecco la bozza di Statuto della costituenda "ALP - Associazion Linguìstica Padaneisa".
Le ultime modifiche apportate sono le seguenti:
* all'art. 1, assunto che la denominazione "Associazion Linguìstica Padaneisa" sia
definitiva;
* all'art. 4, lasciata indefinita l'indicazione della sede dell'associazione;
* modificati gli art. 13 e 14, come da indicazioni di Frank.
Allegato "A"
all'atto di costituzione dell'Associazione "ALP - Associazion Linguìstica Padaneisa"
art.1) E' costituita, con durata illimitata, un'Associazione Onlus
denominata "ALP - Associazion Linguìstica Padaneisa" senza alcun indirizzo di carattere politico e senza
fine di lucro, che persegue i seguenti scopi:
"studio, tutela, promozione e insegnamento delle lingue
storicamente radicate nell'area padanese o reto-cisalpina,
comprese quelle delle minoranze".
art.2) l'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme
del presente Statuto ed agli eventuali emanandi Regolamenti;
copia del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti,
nonchè delle successive modificazioni, sarà consegnata ad ogni
socio.
art.3) le norme contenute nella presente scrittura potranno
essere modificate soltanto con deliberazione dell'Assemblea da
adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti.
art.4) la sede dell'Associazione è presso
______________________________________ .
Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di
istituire e sopprimere sedi operative e/o sezioni distaccate e di
cambiare la sede dell'associazione.
L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi
dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti,
quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
art.5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
* dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione per acquisto o donazione;
* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
* dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti
effettuati dai soci fondatori;
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
* dalle quote sociali;
* dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
* da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o
da parte di persone fisiche e giuridiche;
* da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale
realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
* da contributi provenienti da amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
* da pubbliche raccolte occasionali di fondi;
* da eventuali entrate di natura commerciale ottenute in
conformità ai propri scopi istituzionali ed in misura non
prevalente.
Presso la sede dell'Associazione sarà tenuta una cassa e potrà
essere aperto (facoltativi) un conto corrente bancario e postale
intestato all'Associazione.
Le funzioni di Tesoriere sono svolte dal Presidente.
All'Associazione è vietato distribuire, direttamente od
indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla Legge.
Restano salvi i rimborsi per spese o anticipazioni sostenute
dagli associati o da terzi, purchè adeguatamente documentate,
quantificate, anche in via forfettaria, secondo i comuni criteri
validi per la categoria agenti di commercio e certificate dal
Presidente.
art.6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed
entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo
esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede
dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono
l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
art.7) Sono soci le persone fisiche e giuridiche, queste ultime in
persona del legale rappresentante pro tempore, che,
condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per
realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal
Consiglio.
art.8) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere
espressa domanda scritta al Consiglio direttivo, recante la
dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si
propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto
ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio direttivo, valutati anche i requisiti morali del
richiedente, deve provvedere in ordine alle domande di
ammissione entro 180 (centottanta) giorni dal loro
ricevimento, dandone comunicazione al richiedente.
Anche qualora entro il termine predetto non sia stato emesso
alcun provvedimento, la domanda deve intendersi respinta.
art.9) Tutti i soci di maggiore età, in regola con il pagamento
della quota associativa al momento della convocazione,
avranno diritto:
* a votare in Assemblea;
* a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende
attuare gli scopi sociali;
* ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione
(come regolato dal Consiglio direttivo) ed a beneficiare di
condizioni di favore per tutte le manifestazioni od i servizi
promossi dall'Associazione.
L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di
soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in
merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei
diritti associativi in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
art.10) I soci avranno l'obbligo di versare la quota associativa
annuale, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e
prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività
sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale,
spontaneo e gratuito.
art.11) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e
per morosità o indegnità o tramite delibera del Consiglio
Direttivo sottoscritta dal Presidente.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento
notificare a mezzo raccomandata a.r. la sua volontà di recedere
dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso
ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di
recesso.
La quota sociale dovrà essere versata entro 60 giorni dalla
ricezione della richiesta di versamento.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore
dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale,
inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli
eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli
organi sociali o in presenza di gravi motivi chiunque partecipi
all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del
Consiglio direttivo sottoscritta dal Presidente.
L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza,
dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi,
possono pretendere alcunchè dall'Associazione né hanno diritto
alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
art.12) Sono organi dell'Associazione:
* L'Assemblea dei soci;
* Il Consiglio direttivo;
* Il Presidente del Consiglio direttivo;
* Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
art.13) Assemblea dei Soci: i soci sono convocati in assemblea
dal Consiglio sottoscritto dal Presidente mediante
comunicazione del consiglio, ed affissa nelle sedi
dell'Associazione e tramite la lista internet di discussione
ufficiale "[email protected]" tramite la spedizione di
almeno tre avvisi a scadenza un mese, due settimane, una
settimana prima della Assemblea.
L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede
legale.
L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata
e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o da almeno
1/10 (un decimo) dei soci, come sancito dall'art. 20 C.C.
L'Assemblea delibera:
* l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
* il gradimento degli indirizzi e le direttive generali
dell'Associazione determinate dal Collegio e sottoscritte dal
Presidente;
* la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, e l'eventuale
nomina del Collegio dei Revisori dei conti.
* il gradimento delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
Statuto da parte del Collegio e sottoscritte dal Presidente;
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della
quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e
di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.
Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le
cariche associative.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro
socio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo,
in mancanza dal Vicepresidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se
necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio della
seduta, di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale sintetico
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
art.14) Consiglio Direttivo: è in vigore quando l'associazione
ha un numero di membri uguale o superiore a 20 (venti).
In caso contrario esso coincide con l'assemblea dei soci.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un numero di sette componenti votati
dall'Assemblea per la durata di due anni e rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio
Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la convalida al Presidente.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un
Vicepresidente ed un Segretario e un Tesoriere, preferibilmente di Regioni diverse.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo
svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
ed eventuali compensi e certificate dal Tesoriere, entro i limiti
tariffari di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo)
dei suoi membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente se delegato dal Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il
relativo verbale (rendiconto sintetico), che verrà sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione tramite
sottoscrizione del Presidente, senza limitazioni. Il Consiglio
procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed
alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti
e collaboratori determinandone la retribuzione; compila
eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la
cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il consiglio delibera gli indirizzi e le direttive generali
dell'Associazione se sottoscritte dal Presidente.
Se il Presidente, garante dall'associazione e del suo spirito, non
ritiene conformi ed accettabili le modifiche può ricusare le
delibere del Consiglio direttivo, previa consultazione con il
Vicepresidente e successiva convocazione immediata di un'Assemblea
straordinaria se uno o entrambi lo ritengono opportuno.
art.15) Presidente: il Presidente rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei
casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è il garante dell'Associazione e del suo spirito.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio
Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali
regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione
ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie
funzioni tranne che nelle funzioni straordinarie.
art.16) Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo,
l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei
Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due
supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro
effettivo), scelti tra i non aderenti all'Associazione e del
Tesoriere.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso
valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del
Consiglio direttivo.
I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della
contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali;
possono accertare la consistenza di cassa e procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei
Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma
senza diritto di voto.
art.17) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti
all'Associazione.
art.18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dal
Presidente che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo
indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione; il
Presidente delibererà in merito alla sua destinazione ad altra
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta per legge.
art.19) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra
questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in
tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra
giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre
arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi a
proprie spese da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, da
pagarsi in parti uguali dalle parti, dai due arbitri così eletti o, in
caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni
dalla nomina del terzo arbitro.
art.20) Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente
Statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di
enti e a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dal D.Lgs
460/97 e successive modifiche ed integrazioni e dalle Leggi
Regionali in materia.
Art.21) Le presenti norme si intendono provvisorie e
modificabili, tranne che nel preambolo iniziale, a seguito della
constatazione del buon funzionamento dell'associazione dove
non vadano ad intaccare i presupposti di legge per
l'ottenimento dello status previsto dall'Assemblea.
L.C.S.
Posted on Venerdì, settembre 17 @ 10:07:01 CEST by dragonot |